Sorveglianza del mercato dei cosmetici

Lidia Sautebin e Immacolata Caputo – Dipartimento di Farmacia – Università di Napoli Federico II

L’immissione sul mercato dell’Unione Europea dei prodotti cosmetici non richiede un’autorizzazione ma semplicemente una notifica in un’interfaccia elettronica da parte dell’azienda (vedi Normativa sui prodotti cosmetici: il Regolamento (CE) n. 1223/2009).
I cosmetici, tuttavia, prima della loro immissione in commercio sono sottoposti ad un’accurata valutazione della sicurezza d’uso anche se ciò non impedisce che, seppur raramente, possano provocare l’insorgenza di eventi dannosi per l’organismo.
Nasce così l’esigenza di controllarne la sicurezza d’uso anche dopo la loro immissione in commercio, attraverso due tipi di attività: una volta a verificare e contrastare la vendita e la distribuzione dei prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi alla normativa vigente (Controllo all’interno del mercato); l’altra a raccogliere, valutare e monitorare le segnalazioni di effetti indesiderabili osservati durante o dopo l’utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico (Cosmetovigilanza).
La sorveglianza, e quindi la sicurezza, dei prodotti cosmetici immessi sul mercato è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (1), che ha sostituito la Direttiva Europea (76/768/CEE) (2), al Capo VII “Sorveglianza del mercato” con gli art. 22 e 23 (per un’analisi dettagliata del Regolamento 1223/2009 vedi Normativa sui prodotti cosmetici: il Regolamento (CE) n. 1223/2009).

L’articolo 22 (Controllo all’interno del mercato) afferma che: “Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente Regolamento attraverso controlli all’interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.
Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.
Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.
Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi”.
Tale articolo, dunque, getta le basi affinché gli Stati membri dell’Unione Europea raggiungano un efficiente e continuo controllo del mercato dei prodotti cosmetici.

L’articolo 23 (Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi) si occupa, invece, degli effetti indesiderabili gravi e quindi della Cosmetovigilanza (vedi Articolo 23 del Regolamento Europeo: informazioni sugli effetti indesiderabili gravi (Cosmetovigilanza)).
In Europa, il controllo del mercato dei prodotti cosmetici si ha anche grazie all’utilizzo di un sistema di allerta rapido: il RAPEX (3), (Rapid Alert System for non-food consumer products, Sistema d’allerta rapido per prodotti di consumo non alimentari), che si basa sulla segnalazione del rischio per la salute associato all’utilizzo di un determinato prodotto, tra cui anche i cosmetici (vedi Rischi associati all’utilizzo dei prodotti cosmetici e il sistema RAPEX).

Bibliografia

  1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici. Disponibile all’indirizzo
  2. Direttiva Europea sui cosmetici 76/768/CEE. Disponibile all’indirizzo
  3. Rapex(Rapid Alert System for non-food consumer products, Sistema d’allerta rapido per prodotti di consumo non alimentari). Disponibile all’indirizzo

 

Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2016