Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (CTPA): sicurezza del talco cosmetico

Immacolata Caputo e Lidia Sautebin – Dipartimento di Farmacia – Università di Napoli Federico II

L’Associazione delle Industrie Cosmetiche del Regno Unito (The Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, CTPA), recentemente, ha pubblicato sul proprio sito una rassicurazione per i consumatori riguardo la sicurezza del talco cosmetico, considerando che i consumatori potrebbero aver sentito diversi rapporti su un recente caso giudiziario verificatosi negli Stati Uniti riguardante l’uso di talco cosmetico e un suo possibile legame con il cancro ovarico.
Per questo motivo la CTPA è preoccupata in quanto i consumatori potrebbero allarmarsi per l’uso di talco cosmetico sia per se stessi che per i propri figli.
In questo articolo la CTPA non commenta i dettagli del caso giuridico ma esprime il suo stupore e la sua delusione per il fatto che sia stato stabilito un collegamento tra il talco e il rischio di cancro. Tutto ciò, infatti, come ribadisce l’associazione, va contro tutti gli studi scientifici internazionali e indipendenti sulla sicurezza del talco, che hanno concluso che non vi è alcuna correlazione tra il talco cosmetico e qualsiasi forma di cancro.
Viene precisato, inoltre, che questi studi si aggiungono alle accurate valutazioni della sicurezza, richieste per legge, che tutte le aziende produttrici svolgono sui propri prodotti cosmetici al fine di garantire che siano sicuri per l’uso previsto.
La CTPA, infatti, afferma che la sicurezza è una priorità assoluta dell’industria cosmetica. In qualsiasi parte del mondo un prodotto cosmetico per poter essere immesso sul mercato deve essere sicuro. Nel Regno Unito e in tutta l’Europa, i prodotti cosmetici sono regolamentati da una severa legislazione che protegge i consumatori (Regolamento n.1223/2009 sui prodotti cosmetici). La CTPA, infine, riferisce che ci sono 3 livelli nel processo di garanzia della sicurezza:

  1. la legislazione europea richiede che i prodotti cosmetici siano sicuri;
  2. il valutatore della sicurezza, che è un professionista, firma personalmente il dossier di sicurezza in cui afferma che il prodotto è sicuro;
  3. i prodotti immessi sul mercato sono monitorati; eventuali reazioni avverse sono comunicate alle aziende produttrici e possono essere segnalate anche alle Autorità competenti*.

*Si precisa che l’art.23 del Regolamento 1223/2009 indica le modalità di segnalazione degli “eventi indesiderabili ai cosmetici gravi” sia da parte delle aziende (Persona responsabile e Distributore) che degli utilizzatori finali e dei professionisti sanitari.
Per informazioni più dettagliate vedi il seguente link:
Articolo 23 del Regolamento Europeo: Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi (Cosmetovigilanza)

Ultimo aggiornamento: 02 maggio 2016