Etichettatura dei prodotti cosmetici

Lidia Sautebin e Immacolata Caputo – Dipartimento di Farmacia – Università di Napoli Federico II

Un aspetto importante, trattato nel Regolamento (CE) n. 1223/2009 (1), Capo VI (Informazioni del consumatore) art. 19 “Etichettatura” è l’etichettatura dei prodotti cosmetici. Una non corretta etichettatura può essere, infatti, d’aiuto nel riconoscere un cosmetico contraffatto (vedi Rischi associati all’utilizzo dei prodotti cosmetici e il sistema RAPEX).
La normativa prevede, infatti, che il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici rechino le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

  • il nome o la regione sociale e l’indirizzo della Persona responsabile;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
  • la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata di conservazione minima). Tale data, composta nell’ordine da giorno, mese e anno, deve essere preceduta dal simbolo indicato al punto 3 (durata minima) dell’Allegato VII del Regolamento (1) oppure dalla dicitura: “Usare preferibilmente entro...”. Se la durata di conservazione è superiore ai trenta mesi, la sua indicazione non è obbligatoria. Tuttavia, per tali prodotti si richiede un’altra indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per l’utilizzatore finale (PaO, Period after Opening). Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l’apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 (periodo post-apertura) dell’Allegato VII del Regolamento, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni) (2).

Vanno inoltre indicate:

  • le precauzioni particolari per l’impiego;
  • il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico;
  • la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
  • l’elenco degli ingredienti, preceduto dal termine “ingredienti/ingredients”, riportato unicamente sull’imballaggio, secondo la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario che la Commissione deve compilare ed aggiornare, tenendo conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI);
  • il termine “profumo” o “aroma” per i composti odoranti ed aromatizzanti e le loro materie prime;
  • l’elenco degli ingredienti, indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico, seguiti da quelli che hanno una concentrazione inferiore all’1% in qualsiasi ordine;
  • la dicitura “nano”, tra parentesi, seguita dalla sua denominazione per ogni ingrediente contenuto sotto forma di nanomateriali;
  • un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo (1) riportato al punto 3 (durata minima) dell’Allegato VII da indicare sul recipiente o sull’imballaggio, qualora non sia possibile indicare sull’etichetta le informazioni sopra elencate, che vanno, pertanto, riportate su un foglio, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

La lingua nella quale vanno indicate le informazioni deve essere quella dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato.

 (1) Durata minima: icona_durata_minima

(2) Periodo post apertura :  icona_post_apertura

Bibliografia

Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2016